Forfettario: dal 2026 cambia lo sconto sui controlli fiscali. Ecco cosa resta e cosa no
Molti forfettari pensano di avere già in tasca uno sconto sui termini di accertamento solo perché emettono fattura elettronica. Fino al 2025 era vero. Dal 2026 non lo è più, almeno non da solo.
C'è però un'altra agevolazione, meno conosciuta e più solida, che resta pienamente in vigore e vale il doppio: due anni in meno di tempo utile per l'Agenzia delle Entrate. La differenza tra le due si gioca tutta su un dettaglio che sembra piccolo: come vengono incassati e pagati i soldi, sopra i 500 euro.
Perché esiste questo sconto
Non è un regalo del legislatore. È uno scambio. Chi documenta ogni operazione con fattura elettronica o corrispettivi telematici, e chi assicura che ogni pagamento rilevante passi da un canale tracciabile, offre all'Agenzia delle Entrate una fotografia già completa della propria attività. In cambio, lo Stato rinuncia a due anni del tempo che avrebbe per accertare. È la stessa logica che guida da anni le politiche europee di contrasto all'evasione: meno contante in circolazione, più dati disponibili in tempo reale, meno bisogno di controlli approfonditi a posteriori.
Per chi lavora già in modo tracciabile, questo non è un adempimento in più. È il riconoscimento di un comportamento che probabilmente segue già.
Due agevolazioni diverse, spesso confuse
Sul tema circolano informazioni imprecise perché in realtà esistono due norme distinte, nate in momenti diversi e con effetti diversi.
La prima, prevista dall'articolo 43 del DPR 600/1973, riduceva di un anno i termini di accertamento per chi emetteva fattura elettronica. Era un beneficio automatico, legato al solo fatto di fatturare elettronicamente, senza altri requisiti particolari. Il decreto Omnibus ha eliminato questo beneficio per i contribuenti forfettari a partire dal periodo d'imposta 2026.
La seconda, prevista dall'articolo 3 del D.Lgs. 127/2015, è più esigente ma anche più vantaggiosa: riduce di due anni i termini di accertamento, sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette, e non è stata toccata dalla riforma. Resta applicabile anche ai forfettari quando ricorrono le condizioni. È questa la vera notizia per chi lavora in regime forfettario: chi la conosce e la rispetta ha ancora oggi un vantaggio concreto, indipendentemente da quanto la prima agevolazione sia venuta meno.
In sintesi:
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Fino al 2025 |
Dal 2026 |
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Riduzione di 1 anno (sola fattura elettronica) |
Applicabile ai forfettari |
Non più applicabile ai forfettari |
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Riduzione di 2 anni (fatturazione elettronica + tracciabilità pagamenti > 500 €) |
Applicabile |
Resta applicabile |
Il vantaggio che resta: due anni in meno per i controlli
In condizioni ordinarie, l'Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per notificare un accertamento. Con questa agevolazione, il termine si accorcia al 31 dicembre del terzo anno successivo.
Per fare un esempio concreto: per la dichiarazione dei redditi presentata nel 2026, relativa al periodo d'imposta 2025, il termine ordinario di accertamento scadrebbe il 31 dicembre 2031. Con la riduzione biennale, scade invece il 31 dicembre 2029. Due anni di margine di manovra in meno per il Fisco, e altrettanti di maggiore tranquillità per chi ha lavorato in modo corretto: due anni in cui, semplicemente, un accertamento su quell'annualità non può più arrivare.
La soglia che decide tutto: 500 euro
Per ottenere lo sconto servono due condizioni, entrambe necessarie:
• documentare tutte le operazioni attive tramite fattura elettronica o, dove previsto, corrispettivi telematici;
• garantire la tracciabilità di ogni pagamento, ricevuto o effettuato, di importo superiore a 500 euro.
Sono considerati mezzi tracciabili: il bonifico bancario o postale, la carta di debito o di credito, l'assegno bancario, circolare o postale con clausola di non trasferibilità. Non lo sono il contante e l'assegno senza quella clausola.
Il punto critico è qui: basta una sola operazione in contanti sopra i 500 euro, anche isolata, anche di poco superiore alla soglia, per compromettere l'intero beneficio su tutto l'anno d'imposta. Non conta il volume d'affari complessivo, non conta quante altre operazioni sono state tracciate correttamente durante l'anno. Un solo pagamento fuori regola, anche a dicembre su un anno lavorato in modo impeccabile, e per quell'anno l'agevolazione decade per intero.
Un'ultima precisazione utile per chi ha iniziato l'attività quando la fattura elettronica non era ancora obbligatoria per tutti i forfettari: il requisito della documentazione elettronica va verificato anno per anno, perché l'obbligo è stato esteso in modo progressivo fino a diventare generalizzato dal 1° gennaio 2024. Per gli anni più recenti, con l'obbligo ormai pieno per tutti, il tema si sposta interamente sul versante dei pagamenti.
Non basta rispettarla: va anche dichiarata
Rispettare i requisiti sostanziali non è sufficiente. Va barrata la casella dedicata nel quadro RS del modello Redditi, al rigo RS136, con la dicitura che attesta l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini. Se questa comunicazione manca, il beneficio non si applica anche se nella pratica tutte le condizioni erano rispettate durante l'anno. È un adempimento formale che vale due anni di accertamento: non è il punto su cui conviene distrarsi in fase di dichiarazione, ed è esattamente il tipo di dettaglio che vale la pena verificare insieme al proprio commercialista prima dell'invio.
Un'ultima precisazione tecnica: le due agevolazioni non si sommano. Se, per assurdo, un contribuente rispettasse entrambe le condizioni, si applicherebbe comunque solo quella più favorevole, cioè la riduzione biennale, e non la somma delle due.
La lettura da chi segue questi casi ogni giorno
Il tema dei 500 euro sembra un dettaglio tecnico, ma è in realtà lo stesso problema che vedo tornare in tanti altri ambiti della gestione fiscale: il vantaggio esiste, ma va gestito con metodo durante l'anno, non recuperato a consuntivo. Chi tiene sotto controllo, anche solo con una verifica periodica, il modo in cui incassa e paga non rischia nulla. Chi se ne accorge a ridosso della dichiarazione, quando un cliente ha pagato in contanti mesi prima per comodità o un fornitore è stato saldato in contanti per chiudere in fretta, scopre di aver perso un beneficio che valeva due anni di tranquillità. E lo scopre quando non c'è più nulla da fare per rimediare su quell'annualità.
La tracciabilità, in questo senso, non è solo un requisito per ottenere lo sconto. È anche la prova più semplice da esibire se un controllo arriva comunque, magari su un'altra annualità o per altri motivi: un pagamento tracciato si documenta da solo, uno in contanti richiede ricostruzioni che spesso, a distanza di anni, sono più complicate e più costose del previsto. È la stessa logica che vale per l'impresa più strutturata quando parla di adeguati assetti: non si tratta di accumulare adempimenti, ma di costruire, con un minimo di disciplina ricorrente, una fotografia della propria attività che parla da sola quando serve.
In pratica, cosa controllare
• Nessun incasso o pagamento in contanti sopra i 500 euro, né in entrata né in uscita, per l'intero anno.
• Un controllo periodico, anche solo trimestrale, di eventuali operazioni fuori regola, per correggere in corso d'anno e non scoprirlo a consuntivo.
• Verifica, prima di ogni incasso importante, del mezzo di pagamento concordato con il cliente: se propone il contante per una cifra superiore a 500 euro, è il momento di chiedere un'alternativa.
• La casella del quadro RS barrata in dichiarazione: senza quella, il lavoro fatto durante l'anno non produce l'effetto sperato.
• Un confronto con il proprio commercialista prima dell'invio della dichiarazione, per verificare che tutti i presupposti, sostanziali e formali, siano stati rispettati.
Le condizioni per ottenere l'agevolazione vanno valutate caso per caso, e un errore nella loro applicazione, o una semplice dimenticanza nella comunicazione in dichiarazione, fa perdere il beneficio anche quando nella sostanza sussisteva. Per questo, se vuoi capire se e come puoi ottenerla nella tua situazione, il modo più sicuro resta chiarirlo direttamente con il tuo commercialista.
Domande frequenti
Un forfettario ha ancora diritto alla riduzione di un anno legata alla fattura elettronica?
No. Dal periodo d'imposta 2026 il decreto Omnibus ha eliminato questo beneficio per i contribuenti in regime forfettario. Resta invece, distinta, la riduzione di due anni legata alla tracciabilità dei pagamenti.
Di quanto si riducono i termini con i pagamenti tracciabili?
Di due anni, sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette. Il termine passa dal 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione al 31 dicembre del terzo anno successivo.
Un solo pagamento in contanti sopra 500 euro fa perdere tutto il beneficio?
Sì. È sufficiente una sola operazione, ricevuta o effettuata con mezzi non tracciabili, di importo superiore a 500 euro, per compromettere l'accesso al beneficio per l'intero periodo d'imposta, indipendentemente dal volume d'affari complessivo.
Quali mezzi di pagamento sono considerati tracciabili?
Bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito, assegno bancario, circolare o postale con clausola di non trasferibilità. Il contante e l'assegno senza quella clausola non sono considerati tracciabili ai fini di questa agevolazione.
Cosa succede se dimentico di barrare la casella nel quadro RS?
Il beneficio decade, anche se tutti i requisiti sostanziali erano rispettati durante l'anno. La comunicazione in dichiarazione non è un dettaglio formale: è condizione necessaria per ottenere lo sconto.
Le due agevolazioni si possono sommare?
No. In presenza di entrambi i requisiti, si applica solo la riduzione più favorevole, cioè quella di due anni, e non la somma delle due.
Piero Pozzana è dottore commercialista e revisore legale, Cavaliere della Repubblica, fondatore di Studio Pozzana. Si occupa di fiscalità d'impresa, contenzioso tributario e tutela del patrimonio dell'imprenditore. Prenota un primo colloquio per verificare la tua posizione.
Fonte normativa: Gazzetta Ufficiale, 6 agosto 2026, n. 181.
Contenuto a carattere informativo generale, aggiornato alla data di pubblicazione. Le norme fiscali sono soggette a modifiche: per una valutazione sulla tua situazione specifica è opportuno un confronto diretto.
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